Le slides del seminario "La gestione collettiva del diritto d'autore: funzionamento e malfunzionamenti del modello SIAE" organizzato dall'Università di Trento il 25 febbraio 2016.
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
La gestione collettiva del diritto d'autore: funzionamento e malfunzionamenti del modello SIAE (Trento, feb. 2016)
1. Università di Trento, 25 febbraio 2016 – La gestione collettiva del diritto d'autore: funzionamento e malfunzionamenti del modello SIAE
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struttura del seminario:
• parte prima: principi base di diritto d'autore
• parte seconda: la gestione collettiva
dei diritti e la SIAE
• parte terza: avere a che fare con la SIAE
– lato titolari dei diritti –
• parte quarta: avere a che fare con la SIAE
– lato utilizzatori delle opere (musicali) –
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6. PARTE PRIMA
PRINCIPI BASE DI DIRITTO D'AUTORE
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7. le fonti normative in materia
di diritto d'autore in Italia
● la Legge 633/1941 (con varie modifiche e aggiornamenti)
● il suo regolamento attuativo (Regio Decreto 1369/1942)
● le norme interne della SIAE (Statuto e Regolamento)
● il (recente) regolamento AGCOM sul diritto d'autore online
● [prassi e circolari]
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8. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 1 – Legge 633/41
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
[...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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9. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 2 – Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma
scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali
e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia [...];
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10. il raggio d'azione del diritto d'autore
[continua] Articolo 2 – Legge 633/41
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su
tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
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11. come si acquisisce il diritto d'autore
su una propria creazione?
Articolo 6 – Legge 633/41
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
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12. e quali sono di preciso i diritti acquisiti?
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16. PARTE SECONDA
LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI
E LA SIAE
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17. il senso della gestione collettiva
Può un autore con le sue sole forze tenere traccia delle varie occasioni
in cui una sua opera è stata utilizzata (passaggi in radio, passaggi in tv,
utilizzi in locali pubblici...)? E può un autore in autonomia provvedere a
riscuotere i compensi relativi a tutte queste utilizzazioni? Ovviamente no.
Gli autori si sono quindi organizzati in enti associativi che permettessero
una più efficace e meno dispendiosa attività di monitoraggio e
ripartizione dei proventi.
In ogni paese esistono una o più società di gestione collettiva.
L'unico ente italiano è la Società Italiana Autori Editori (SIAE).
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18. un po' di storia
● 1882: nasce a Milano come “Società degli Autori”
● 1921: ottiene dallo stato il servizio di accertamento e riscossione delle
imposte sugli spettacoli teatrali (poi esteso a spettacoli di tipo diverso)
● 1927: assume la denominazione attuale di “Società Italiana Autori ed Editori”
(SIAE)
● 1942: diventa ente pubblico e assume la denominazione di
“Ente Italiano Per Il Diritto D'Autore” (EIDA)
● 1945: il d.lgs. 433/1945 le conferisce nuovamente la denominazione “SIAE”
che rimane fino ad oggi
● 1999: la legge la definisce “ente pubblico a base associativa”
● 2008: la legge la definisce “ente pubblico economico a base associativa”
(fonte: Wikipedia)
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19. che tipo di ente è la SIAE
“ente pubblico economico a base associativa”
● una tipologia di ente caduta in disuso e
di cui rimangono pochi esempi in Italia
● uno strano ibrido tra pubblico e privato;
● dal 2014 i soci votano in base alle quote di ripartizione
(come in una società di capitali).
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20. che cosa fa la SIAE
agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti,
occupandosi di:
● concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di
opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto;
● percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni;
● ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
(vedi art. 180 L. 633/41)
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21. che cosa fa la SIAE (bis)
Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione
delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di
enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di riscossione di
tasse, contributi, diritti.
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22. anche se...
Provvede, in base a convenzioni stipulate con la pubblica
amministrazione, alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sugli
intrattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici, e di
altri diritti.
Gli agenti SIAE hanno la possibilità (in convenzione con l'Agenzia delle
Entrate) di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e
sulle associazioni sportive dilettantistiche.
La SIAE inoltre si occupa anche dei controlli contributivi per i lavoratori
dello spettacolo.
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23. e infatti...
Per giurisprudenza costante gli ispettori SIAE (indipendentemente che
svolgano la loro attività in via subordinata o volontaria, retribuita o a
titolo gratuito) devono essere intesi come pubblici ufficiali, in quanto
svolgono specifiche funzioni pubbliche (di carattere amministrativo e
tributario), con redazione di verbali e atti certificativi autoritativi, ai sensi
dell'art. 357 codice penale (norma che definisce il concetto di “pubblico
ufficiale”).
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24. le fonti normative in materia di SIAE
● [norma primaria] Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) → in
particolare artt. 180-185, ma anche artt. 58, 71septies, 71octies, 103,
152-154, 171bis, 171ter
● [norma secondaria] Statuto SIAE (approvato con decreto del Pres.
Cons. Min 9 nov. 2012 su proposta del Ministro beni e attività culturali
e di concerto con il Ministro economia e finanze)
● [norma secondaria] Regolamento Generale SIAE
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25. uffici e sedi
● sede centrale e dirigenza a Roma
● 13 sedi regionali (nei principali capoluoghi)
● 34 filiali
● circa 600 circoscrizioni mandatarie
(con funzioni di sportello)
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26. PARTE TERZA
AVERE A CHE FARE CON LA SIAE
-LATO TITOLARI DEI DIRITTI-
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27. un autore come può usufruire
dell'intermediazione della SIAE?
sono possibili due forme:
● diventare associato → si può partecipare a tutti
gli effetti alla vita dell'associazione; si deve versare
una quota annuale;
● dare mandato per la gestione dei diritti su singole
opere → la SIAE trattiene delle provvigioni sulle
royalties raccolte
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28. costi di adesione
● associato → € 130,66 all'atto dell'iscrizione
+ € 152,00 quota annua
(vedi tariffario associati)
● mandante (musica, lirica, dor) → € 162,66 all'atto del
conferimento mandato + € 61,00 di corrispettivo annuo
(vedi tariffario mandanti)
● autori under 30 → gratis (dal 2015)
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29. deposito e dichiarazione di opere
Due concetti distinti che vengono troppe volte confusi e
sovrapposti (forse perché nel gergo comune di parla
genericamente di “deposito”):
● deposito di opere inedite → serve solo per avere una data
certa sulle opere e lo può fare chiunque pagando il costo del
servizio (quindi anche senza essere associato/mandante
SIAE)
● dichiarazione di opere → è l'atto con cui associati e
mandanti dichiarano quali sono le opere che affidano alla
gestione SIAE
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30. deposito e dichiarazione di opere
dal sito Siae.it (2016)...
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31. - deposito di opere inedite
È una formalità prevista dall'art. 103 L. 633/41 per chiunque voglia
ottenere una prova di paternità della propria opera inedita. (Non è
obbligatorio; è solo una precauzione).
Per utilità degli interessati la SIAE ha istituito il servizio di deposito
delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato
alla Società ed i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi
deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa,
che è quella del suo deposito alla SIAE. (fonte: sito Siae.it 2014)
NB: ora esistono varie alternative digitali, semplici e GRATUITE
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32. - dichiarazione di opere per la gestione SIAE
È l'atto con cui gli autori affidano alla SIAE la gestione dei diritti
sulle proprie opere, siano essi associati o mandanti.
Il termine “deposito” in questo caso è improprio (e genera la
confusione di cui sopra); bisognerebbe dire sempre
“dichiarazione”.
Per avviare il rapporto con SIAE (sia in forma di mandato sia in
forma di associazione) è necessaria la dichiarazione di almeno
un'opera, da fare mediante l'apposito bollettino, insieme ad un
esemplare dello spartito ed all'eventuale testo. (fonte: sito Siae.it 2014)
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33. il famigerato “bollino”
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34. il famigerato “bollino”
Tra le attività istituzionali della SIAE vi è quella di rilasciare
gli appositi contrassegni (bollini) da apporre sui supporti.
L'art. 181 bis della legge 633/1941 rende obbligatoria
l'apposizione del bollino “su tutti i supporti contenenti opere
dell'ingegno e che siano destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.”
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35. il famigerato “bollino”
Puntata #5 della rubrica “Chiedilo all'avvocato” su Rockit.it (link)
Devo apporre il bollino sui cd anche se i diritti d'autore dei brani
non sono gestiti dalla SIAE?
Il contrassegno SIAE (anche detto “bollino”) ha poco a che fare
con la tutela e gestione dei diritti d'autore delle opere contenute
nel supporto. Si tratta più che altro di un sistema di controllo
sull'originalità del supporto; in altre parole, la presenza del bollino
su un supporto segnala al pubblico che quel CD o DVD proviene
regolarmente dal suo produttore e quindi non è una copia
contraffatta.
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36. PARTE QUARTA
AVERE A CHE FARE CON LA SIAE
-LATO UTILIZZATORI DELLE OPERE (musicali)-
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38. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
L’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, così come l’esercente che
intenda attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, deve
rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio
(Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il Permesso Spettacoli e
intrattenimenti o per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente.
Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni
di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate
dagli Organi Sociali della SIAE.
(fonte: sito Siae.it 2014)
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39. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
Si intendono “pubbliche esecuzioni” tutti i casi in cui i brani musicali
vengono eseguiti in pubblico, sia dal vivo che mediante supporti
registrati o diffusioni radiotelevisive.
Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni
di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate
dagli Organi Sociali della SIAE.
(fonte: sito Siae.it 2014)
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40. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
La SIAE divide le pubbliche esecuzioni in 3 categorie:
● spettacoli
● intrattenimenti
● musica d'ambiente
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41. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
Negli SPETTACOLI il pubblico ha un ruolo sostanzialmente passivo e la musica è
elemento protagonista o essenziale dell’evento.
Rientrano in questa categoria i concerti, i festival e le rassegne musicali, le
esecuzioni di bande, di cori, gli spettacoli teatrali, di balletto, gli spettacoli circensi e
le proiezioni cinematografiche.
La tariffa applicata per diritto d’autore è, in genere, il 10% sugli introiti conseguiti
dall’organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi dalla pubblicità,
dagli sponsor e dalle contribuzioni, se collegati all’evento. Se la musica è un
elemento complementare allo spettacolo (ad es. in rappresentazioni teatrali o
proiezioni cinematografiche) l’aliquota è sensibilmente inferiore [...].
In caso l’organizzatore non abbia introiti di alcun genere [...], vengono applicati
compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del luogo di spettacolo o
dell’affluenza del pubblico. (fonte: sito Siae.it 2014)
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42. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
Negli INTRATTENIMENTI il pubblico ha un ruolo di partecipazione e la musica
è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio.
Tipici esempi di intrattenimenti sono: il ballo, in discoteca o nei dancing; il
"piano bar" o la musica eseguita nei pub.
La tariffa applicata è, in genere, analoga a quella degli spettacoli (aliquota 10%)
e tra gli introiti si tiene conto delle consumazioni.
L’organizzatore dello spettacolo o dell’intrattenimento è anche responsabile
della consegna alla SIAE del Programma Musicale, documento in cui viene
riportata la distinta dei brani eseguiti nel corso dell’evento.
(fonte: sito Siae.it 2014)
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43. le pubbliche esecuzioni (secondo la SIAE)
La MUSICA D'AMBIENTE consiste nella diffusione della musica in esercizi
pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa
ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.. In
questi casi la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi,
per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico.
La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici,
con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della
tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: categoria del
Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi commerciali, ecc.).
(fonte: sito Siae.it 2014)
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44. il programma musicale (anche detto “borderò”)
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45. il programma musicale (anche detto “borderò”)
Articolo 51, R.D. 1369/1942
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo,
anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al
pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della
esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei
brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente
eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio
incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata,
al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.
[nota: secondo alcuni giuristi questa norma non è più in vigore]
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46. il programma musicale: tipologie previste
La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale:
● Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi
orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar;
concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili.
● Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con strumento
meccanico (juke boxes - radio - riproduttori fonografici o digitali
con o senza amplificazione ecc.).
● Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica classica, jazz,
di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.
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47. il programma musicale: compilazione
Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato:
● dall’esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE;
● dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra,
singolo esecutore, DJ);
● da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato
all’esecuzione.
Il titolare del Permesso deve, prima della manifestazione, compilare e firmare la
dichiarazione del quadro B del Programma Musicale e consegnarlo, nel numero
di esemplari necessario, a chi dirige l’esecuzione musicale per la compilazione
delle parti riservate agli esecutori. Se alla manifestazione intervengono più
esecutori, il titolare
del permesso dovrà consegnare a ciascun direttore delle esecuzioni
un programma musicale separato.
(fonte: sito Siae.it 2016)
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48. e se si usano opere “non sotto SIAE”?
Molti giustamente si chiedono... che senso ha indicare nel borderò opere i cui
diritti sono scaduti?
Secondo l'impostazione di SIAE, è comunque necessario compilare il borderò
anche per uno spettacolo di musica classica o musica popolare indicando i
brani e i rispettivi autori; il controllo verrà effettuato da SIAE su quanto inserito
nel borderò.
Lo stesso problema si pone per le opere (moltissime) che sono fuori gestione
SIAE, cioè opere su cui né SIAE né altra società di gestione estera non hanno
alcun mandato.
E' un problema molto dibattuto e tuttora aperto.
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49. l'intermediazione dell'intermediazione
La complessità del quadro normativo e burocratico degli adempimenti
fin qui descritti ha portato vari enti di categoria e associazioni a farsi
ulteriori intermediari tra le piccole realtà e SIAE.
Alcuni esempi?
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50. l'intermediazione
dell'intermediazione
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dal sito www.assoartistidelladriatico.it
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51. la cosiddetta “copia lavoro” per il DJ
La Siae ha attivato dal dicembre 2008 il rilascio di una apposita licenza, a carattere
sperimentale, gestita con procedura on-line, che consente ai DJ […] di realizzare
copie di fonogrammi e registrazioni anche digitali, per la creazione di compilation
personalizzate destinate alla esecuzione in pubblico (le cosiddette “copie-lavoro”).
Deve comunque trattarsi di registrazioni di brani lecitamente distribuite o poste in
commercio e lecitamente acquisite dal titolare della licenza.
La licenza prevede per il DJ l’obbligo di compilare e aggiornare sulla sua personale
posizione on-line, il proprio catalogo di riproduzioni.
La licenza sperimentale “copie-lavoro” è stata negoziata con le seguenti
associazioni di categoria nazionali dei DeeJay: A.I.D. (Associazione Italiana Disc
Jockey), A-DJ, A.N.P.A.D. (Associazione Nazionale Produttori Autori Deejay),
ASSODEEJAY.
(fonte: sito Siae.it 2014)
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52. la cosiddetta
“copia lavoro”
per il DJ
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53. è tutto?
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54. NO
ricordiamoci che ci sono anche...
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55. ...i diritti connessi
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si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi dei
produttori fonografici
si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi sia
degli artisti interpreti ed esecutori sia dei produttori
fonografici
si occupa della gestione collettiva degli artisti
interpreti ed esecutori
...e queste sono solo le principali.
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57. per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”
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per andare oltre
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