Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
La tutela del software e le licenze open source (Como, 16-01-15)
1. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
LA TUTELA DEL SOFTWARE
E LE LICENZE OPEN SOURCE
Simone Aliprandi
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
2. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
i miei riferimenti in rete:
• Copyright-Italia: www.copyright-italia.it
• Array Law Firm: www.array.eu
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• LinkedIn: it.linkedin.com/in/aliprandi
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
3. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
struttura del seminario
• Parte 1 – Introduzione
• Parte 2 – La tutela del software in Italia
• Parte 3 – Il software libero e open source:
principali problematiche giuridiche
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
4. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
testi di riferimento
www.copyleft-italia.it/libri/copyleft-opencontent
http://aliprandi.blogspot.it/2011/10/tutto-ma-davvero-tutto-sugli-aspetti.html
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
5. PARTE PRIMA
INTRODUZIONE
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
6. in principio era il software... libero
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
7. il dibattito sulla scelta tra copyright
e tutela brevettuale
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
8. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
9. L'essenziale distinzione tra...
● CODICE SORGENTE → linguaggio di
programmazione
● CODICE MACCHINA → linguaggio binario
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
10. L'evoluzione normativa (in Europa)
● Direttiva 91/250/CEE dedicata alla tutela giuridica del
software ai sensi della Convenzione di Berna
● Recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 518 del 1992
● ...che ha introdotto alcuni articoli nella legge italiana sul
diritto d'autore (Legge 633/1941)
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
11. Dir. 91/250/CEE – Art. 1 (Oggetto della tutela)
1. […] Gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore,
mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della
convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e
artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma
per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la
progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a
qualsiasi forma di espressione di un programma per
elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento
di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base
delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a
norma della presente direttiva. [...]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
12. Una sovrapposizione di tutele
● segreto industriale*
● copyright / diritto d'autore
● sistemi tecnologici di controllo (DRM)
● brevetti ?
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
13. *Informazioni segrete (art. 98 Cod. Prop. Indust.)
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
14. Il caso controverso delle
computer-implemented inventions
C'è stata una proposta di direttiva mirata a introdurre
nell'ordinamento EU la brevettabilità del software
(nb: chiamata però con un giro di parole); la proposta
è stata rigettata definitivamente (e con maggioranza
schiacciante) dal Parlamento Europeo nel luglio 2005.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
15. PARTE SECONDA
LA TUTELA DEL SOFTWARE IN ITALIA
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
16. Articolo 1 – Legge 633/41
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
17. Articolo 2 – Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia [...];
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia [...];
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
18. (continua) Articolo 2 – Legge 633/41
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
19. e quali sono di preciso i diritti acquisiti
dall'autore di software?
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
20. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
21. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
22. Articolo 64 bis – Legge 633/41
[…] I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi
per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione,
anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti; [continua]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
23. Articolo 64 bis – Legge 633/41
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di
chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con
il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
24. Ma chi è di preciso il titolare dei diritti?
La legge fa un'eccezione rispetto al
principio generale secondo cui il titolare originario
è sempre la persona fisica che ha creato l'opera
(l'autore, appunto)
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
25. Articolo 12 bis – Legge 633/41
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
26. Articolo 12 bis – Legge 633/41
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
27. N.B.
Si applica per analogia anche ai casi di lavoro
“para-subordinato”, ma non a quelli di
collaborazione autonoma (a partita IVA / a progetto).
Quindi... occhio!
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
28. Articolo 64 ter – Legge 633/41
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b),
allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del
legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare
una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per
l'uso. [continua]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
29. Articolo 64 ter – Legge 633/41
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti,
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che
egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
30. Articolo 64 quater – Legge 633/41
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni: [continua]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
31. Articolo 64 quater – Legge 633/41
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
[...]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
32. PARTE TERZA
IL SOFTWARE LIBERO E OPEN SOURCE:
INQUADRAMENTO GIURIDICO
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
33. Di cosa parliamo?
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
34. Innanzitutto un po' di storia
su Stallman e soci...
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
35. free software o open source?
(o FOSS?)
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
36. Due diversi approcci
● Free Software Foundation
→ indicazione di compatibilità con la GPL
● Open Source Initiative
→ coerenza con la Open Source Definition
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
37. Classificazione generale delle tipologie di software
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Categorie_software.png
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
38. Che cos'è di preciso una licenza?
Una licenza d'uso è un documento che il titolare
dei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera
per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo.
Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e
muovendosi quindi entro i suoi confini,
da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera;
dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare
gli utilizzatori dell'opera.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
39. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
L'open licensing: che cos'è?
Quando in una licenza d'uso le libertà concesse
all'utilizzatore dell'opera prevalgono sulle
condizioni imposte, si dice genericamente che
si tratta di una licenza open*.
* nb: ci sono varie sfumature e varie interpretazioni
del concetto di “open”.
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
40. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Il senso dell'open licensing
Domanda 1) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia
opera circoli liberamente perché dovrei applicare una
licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo
al copyright?
Domanda 2) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia
opera circoli liberamente perché dovrei applicare una
licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio,
rinunciando a tutti i diritti?
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
41. La GNU General Public License
e le 4 libertà fondamentali
0) Libertà di eseguire il programma per qualsiasi
scopo
1) Libertà di studiare il programma e modificarlo.
2) Libertà di ridistribuire copie del programma in modo
da aiutare il prossimo.
3) Libertà di migliorare il programma e di distribuirne
pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta
la comunità ne tragga beneficio
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
42. Classificazione delle licenze FOSS*
*parte tratta da C. Piana e M. Ciurcina, Le licenze FLOSS: stato dell'arte ed
evoluzioni, in A. Glorioso (a cura di), Il software libero in Italia
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
43. Le cosiddette licenze permissive
Alcune licenze impongono condizioni di licenza
talmente lasse da far dubitare della loro efficacia.
Vengono comunemente chiamate “licenze permissive”
perché consentono praticamente tutto e impongono
praticamente nulla, se non che venga mantenuta la
dichiarazione sull’origine del software e il testo della
licenza, o poco più. La licenza permissiva più famosa
e utilizzata è la “Berkeley” o BSD. [continua]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
44. Le cosiddette licenze permissive
Il codice rilasciato sotto tale licenza è utilizzabile e
abbinabile con codice rilasciato sotto praticamente
qualsiasi altra licenza, anche proprietaria. Il sistema
operativo Mac OS X di Apple deriva da un progetto –
Darwin, la cui licenza è appunto la BSD – ed è
venduto sotto licenza strettamente proprietaria
[senza visibilità del codice sorgente].
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
45. Le cosiddette licenze copyleft
Le licenze copyleft sono quelle che impongono che
anche opere derivate vengano mantenute sotto la
stessa licenza originale.
A seconda dell’ampiezza di questa condizione, si ha
un copyleft “forte” o un copyleft “debole”.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
46. Copyleft forte
L’archetipo della licenza a copyleft forte è la GNU
GPL, la licenza del progetto GNU e la più popolare
delle licenze di software libero. Secondo questa
licenza, tutte le opere derivate, nella più ampia
concezione del termine concessa dal diritto d’autore,
devono essere rilasciate sotto la stessa licenza.
Alcuni hanno parlato in termini dispregiativi di “effetto
virale”, quasi che la licenza abbia effetti infettivi.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
47. Copyleft debole
L’archetipo della licenza di copyleft debole è la GNU
Lesser General Public License (o LGPL). Tale licenza
è stata concepita per alcune librerie software del
progetto GNU (infatti l’acronimo originale della LGPL
era Library General Public License) in quanto si
voleva che tali librerie fossero utilizzabili anche da
programmi proprietari.
Un’altra licenza di copyleft debole di ampio successo
è la MPL della Mozilla Foundation. [continua]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
48. Copyleft debole
Le licenze “copyleft debole” prevedono che l’obbligo di
utilizzare la medesima licenza per le opere derivate
sia limitato alle modifiche al programma stesso, ma
non si allarga a opere più ampie che ne incorporano il
codice nel caso in cui questa parte di codice rimanga
individuabile e separata dal resto.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
49. Principali problematiche giuridiche
del FOSS
Problematica 1
Chi ha scritto cosa? Ovvero... di chi sono i diritti?
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
50. Principali problematiche giuridiche
del FOSS
Problematica 2
Quando c'è effettivamente derivazione?
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
51. Infatti nel caso di licenze copyleft, le condizioni
imposte dalla licenza scattano
UNICAMENTE nel caso di derivazione
si veda la differenza tra
derivazione, interazione, o mera aggregazione
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
52. Mera aggregazione
La "semplice aggregazione" di due programmi
consiste nel metterli entrambi sullo stesso CD-ROM o
disco fisso. Usiamo questo termine quando vogliamo
indicare due programmi separati, che non siano parti
di un singolo programma. In questo caso se uno è
sotto GPL, non c'è alcuna restrizione per l'altro
programma.
Fonte: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#MereAggregation
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
53. Il FOSS nella legislazione italiana: l'art. 68 del CAD
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza,
tutela degli investimenti, riuso e neutralita` tecnologica, a seguito di
una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
54. 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti
criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto
nonchè di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
55. 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili
all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a
codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è
consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente
comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’Agenzia
per l’Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresì parere circa il loro rispetto.
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
56. 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali
resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la
cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati
e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo
che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente
all'Agenzia per l'Italia digitale l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate,
fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle
soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e
la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. […]
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
57. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
grazie per l'attenzione
slides rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source
58. per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu
Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source