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Cometutelareegestirei
tuoiDirittid’Autore?
rispostediLucaTaglialatela,commercialista
efondatorediFiscoSulWeb.it
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
SOMMARIO
Cosa sono i Diritti d’Autore da un punto di vista prettamente fiscale?............................................................................................2
Ma gli introiti per questi Diritti, vanno dichiarati? Se sì, in che modo?............................................................................................4
Conviene depositare le opere in SIAE, per tutelare i Diritti?.................................................................................................................5
I bollini SIAE dietro i libri, allora, servono o no?.........................................................................................................................................6
Ecco, chi vuole diventare uno scrittore indipendente, allora, deve aprire una Partita Iva? ..................................................7
Se vendo libri all’estero con un self publishing italiano, come mi devo comportare? ..............................................................8
Se vendo libri all’estero con un self publishing straniero, invece? Come mi devo comportare?.........................................9
Se voglio comprare delle copie per poi rivendermele, quanto devo farle pagare? A chi vanno i soldi della vendita,
in questo caso?..........................................................................................................................................................................................................10
Ci sono differenze tra la vendita di eBook e di libri cartacei?............................................................................................................11
In conclusione, qualche consiglio per vivere meglio l‘aspetto fiscale dell’attività di autore indipendente? ..............12
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
COSA SONO I DIRITTI D’AUTORE DA UN PUNTO DI VISTA
PRETTAMENTE FISCALE?
Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei
diritti d’autore, poiché si tende a fare molta confusione.
Da un punto di vista prettamente fiscale ha senso parlare di “monetizzazione”
del diritto d’autore e non di diritto d’autore in quanto tale.
Mi spiego meglio.
Un eBook è considerato “protetto” dal diritto d’autore, per legge, in presenza
di tre requisiti fondamentali e imprescindibili:
 requisito della creatività (deve trattarsi di opere “nuove” e non di
ripetizioni di altre opere esistenti);
 requisito dell’originalità (l’opera deve essere anche
sostanzialmente, e non solo formalmente, “non riproduttiva” del
contenuto di altre);
 requisito della concretezza (deve trattarsi di prodotto concreto,
idoneo a essere pubblicato e riprodotto tra il pubblico).
Ora, una volta acquisito, il tuo diritto d’autore ti dà accesso a una serie di
esclusivi e inalienabili diritti “patrimoniali”, e cioè:
 la riproduzione,
 la trascrizione,
 l’esecuzione,
 la rappresentazione o la recitazione in pubblico,
 la diffusione,
 la comunicazione al pubblico,
 la distribuzione e il commercio,
 la traduzione in altra lingua o dialetto,
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
 la pubblicazione dell’opera in una raccolta,
 la rielaborazione,
 il noleggio e il prestito.
Tutti i diritti patrimoniali appena sopra citati possono evidentemente essere
ceduti, ossia MONETIZZATI. Come? In questo modo:
 Attraverso la cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica
della propria opera (in pratica autorizzando un soggetto terzo all’utilizzo della
propria opera sul mercato per fini di lucro);
 attraverso la vendita diretta al pubblico delle proprie opere/creazioni;
 attraverso la cessione del diritto d’autore stesso (cedendo, cioè,
l’opera in sé e non più soltanto il diritto alla sfruttamento economico della
stessa).
Dunque, preoccuparsi degli aspetti fiscali vuol dire preoccuparsi di
contabilizzare, prima, e dichiarare, poi, gli introiti che derivano
dall’applicazione di ognuna delle tre modalità di “monetizzazione” appena
viste.
Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei
diritti d’autore poiché si tende a fare molta confusione. Per approfondimenti
dei profili civilisitici rimando a quanto da me già scritto online (Gli
infoprodotti online sono tutelati dal diritto d’autore? - Cos’è un infoprodotto?).
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
MA GLI INTROITI PER QUESTI DIRITTI, VANNO DICHIARATI? SE
SÌ, IN CHE MODO?
Con riferimento ai modelli fiscali del 2014, utilizzati per la dichiarazione dei
redditi del 2013, le destinazioni dei proventi da cessione di diritti intellettuali
saranno le seguenti:
 modello Unico 2014 - persone fisiche: i proventi lordi devono
essere indicati al rigo RL25, che si trova nella sezione III del quadro RL,
utilizzato per l'indicazione degli "altri redditi di lavoro autonomo".
 modello 730/2014: sempre trattandosi di diritti ceduti dall'autore, si
dovrà far riferimento al rigo D3, colonna 1 (codice 1) per i proventi, e
colonna 2 per l'indicazione dei compensi al lordo della deduzione
forfettaria. La colonna 4 è invece riservata alle ritenute d'acconto subite.
Di solito, chi ha già un reddito di lavoro dipendente deve ricorrere alla
compilazione del modello 730.
In taluni casi, invece, la cessione del diritto di autore può dare adito a una
tipologia di reddito cosiddetto “di impresa”. Dipende dalle modalità con cui vi
rivolgete al mercato. In questo caso la questione si fa più complessa.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
CONVIENE DEPOSITARE LE OPERE IN SIAE, PER TUTELARE I
DIRITTI?
Ai sensi dell’articolo 2576 del Codice Civile, l’acquisto del diritto di autore nei
confronti della propria opera è attuato con la creazione dell’opera stessa e,
dunque, lo stesso diritto non è subordinato:
 né ad alcun atto di registrazione,
 né ad altri adempimenti formali di altro tipo.
Così scrive la stessa SIAE sul proprio sito web:
”Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e
volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i
rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla
SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre
Società di autori di Paesi stranieri.”
Aderire alla SIAE resta pertanto una scelta personale che prescinde
evidentemente dagli aspetti fiscali.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
I BOLLINI SIAE DIETRO I LIBRI, ALLORA, SERVONO O NO?
Come spiega la stessa SIAE, il contrassegno SIAE è uno strumento di
autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del
consumatore, che può, così, distinguere il prodotto legittimo da quello pirata,
e permette di individuare chi lo produce, o commercializza.
Il beneficio che può eventualmente derivarne prescinde anch’esso dagli
aspetti fiscali. Si tratta evidentemente di una scelta personale: ottenere una
garanzia contro la pirateria, o meno.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
ECCO, CHI VUOLE DIVENTARE UNO SCRITTORE INDIPENDENTE,
ALLORA, DEVE APRIRE UNA PARTITA IVA?
Non esiste purtroppo una regola valida in assoluto. Come sempre accade in
materia di fisco, la risposta è: “dipende”.
Nel mio corso “Come avviare un’attività di Consulenza, Formazione o di
Lavoro Autonomo sul Web restando in regola con il fisco” sono illustrate le
casistiche di fronte alle quali può venirsi a trovare chi decide di mettersi in
proprio come scrittore e dedicarsi alla commercializzazione dei propri eBook.
Per la precisione, le casistiche sono le seguenti:
 Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di
intermediari italiani (es.: editori, portali nazionali o self-publishing come
Narcissus, o Youcanprint).
 Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di
intermediari stranieri (es.: Amazon USA, Smashwords).
 Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al
pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione
personale e facilmente individuabile (es.: tramite un sito web oppure un
blog).
 Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al
pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione personale
e facilmente individuabile, ma nell’ambito della mia attività
professionale (es.: hai già aperto un numero di partita IVA in qualità, ad
esempio, di commercialista, webdesigner, webmaster, webwriter,
sceneggiatore, fotografo, ecc.).
 Mi viene commissionato un info-prodotto da parte di un soggetto
terzo.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
SE VENDO LIBRI ALL’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING
ITALIANO, COME MI DEVO COMPORTARE?
In questo caso, i proventi dello sfruttamento delle opere dell’ingegno di
carattere creativo sono considerati “redditi assimilati di lavoro autonomo”
secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del TUIR (Testo Unico
delle Imposte sul Reddito).
Questa qualificazione è vera però soltanto a 2 determinate condizioni, che
devono verificarsi contemporaneamente:
 L’utilizzazione economica, ossia la cessione del diritto o
concessione dei diritti di sfruttamento economico, deve avvenire da parte
dell’autore.
 La cessione del diritto, o la concessione dei diritti di sfruttamento
economico, non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese
commerciali (non devi cioè operare per il tramite di una società costituita
ad hoc, oppure nell’ambito di un’attività professionale già avviata con
tanto di partita IVA).
Se si verificano queste condizioni, dunque, non devi aprire una Partita Iva,
poiché si rende applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con
notevoli vantaggi sotto il profilo fiscale:
 niente Iva,
 niente Irap,
 niente Inps.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
SE VENDO LIBRI ALL’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING
STRANIERO, INVECE? COME MI DEVO COMPORTARE?
Anche in questo caso, probabilmente, non sarai costretto ad aprire un
numero di Partita Iva. A determinate condizioni, infatti, si rende ancora
applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con notevoli
vantaggi sotto il profilo fiscale. C’è però un’ulteriore fattore cui prestare
attenzione.
In una situazione del genere, potrebbero verificarsi problemi di ciò che, in
materia fiscale, viene chiamata “doppia imposizione”.
Ossia, potrebbe verificarsi l’ipotesi che entrambi gli Stati coinvolti
nell’operazione di vendita - l’Italia, in quanto Stato in cui risiede l’autore
dell’eBook, e il Paese estero in cui risiede il self publishing, in quanto Paese
da dove proviene il reddito - possano voler tassare i ricavi delle vendite.
Devi sapere che, al fine di regolare la tassazione tra Stati, in casi come quello
che stiamo esaminando, gli Stati utilizzano le cosiddette Convenzioni, per
evitare le doppie imposizioni, ossia dei trattati internazionali con i quali i Paesi
contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di
eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi
residenti.
Ma, ancora una volta, è necessario analizzare il singolo caso, poiché le
Convenzioni di cui ti ho accennato variano da Stato a Stato.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
SE VOGLIO COMPRARE DELLE COPIE PER POI RIVENDERMELE,
QUANTO DEVO FARLE PAGARE? A CHI VANNO I SOLDI DELLA
VENDITA, IN QUESTO CASO?
Dopo aver compilato l'apposito modulo prevista dai Comuni per la
partecipazione a fiere ed eventi similari, se questo è l’intento (es.: Comune di
Rubiera), l'autore venderà le sue copie come opere dell'ingegno. Dunque, a
mezzo un blocchetto di ricevute acquistabile presso una cartoleria. Rilascerà,
poi, ai privati che dovessero richiederlo, una ricevuta con il titolo del libro
venduto e l'indicazione del prezzo.
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
CI SONO DIFFERENZE TRA LA VENDITA DI EBOOK E DI LIBRI
CARTACEI?
Di fatto, come tutti sapranno, la differenza sostanziale e, direi, unica è
l’aliquota Iva applicabile.
Gli eBook scontano l’aliquota piena del 21% oggi in vigore, mentre i libri
cartacei - tramite un sistema, in gergo detto “monofase” - scontano
un’aliquota ben più ridotta: il 4%
A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it
IN CONCLUSIONE, QUALCHE CONSIGLIO PER VIVERE MEGLIO
L‘ASPETTO FISCALE DELL’ATTIVITÀ DI AUTORE INDIPENDENTE?
È sufficiente un po’ di corretta informazione, nulla di più.
A differenza di innumerevoli altri business, la disciplina fiscale dei diritti
d’autore prevede agevolazioni in materia di obblighi formali e un significativo
risparmio di imposta, aspetti assolutamente da non sottovalutare.
Basta pensarci prima, contattare un commercialista ben informato sui fatti e
programmare il tutto con un minimo di anticipo rispetto al momento in cui
sono previsti i primi ricavi.

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Guida ai Diritti d'Autore nel Self Publishing

  • 2. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it SOMMARIO Cosa sono i Diritti d’Autore da un punto di vista prettamente fiscale?............................................................................................2 Ma gli introiti per questi Diritti, vanno dichiarati? Se sì, in che modo?............................................................................................4 Conviene depositare le opere in SIAE, per tutelare i Diritti?.................................................................................................................5 I bollini SIAE dietro i libri, allora, servono o no?.........................................................................................................................................6 Ecco, chi vuole diventare uno scrittore indipendente, allora, deve aprire una Partita Iva? ..................................................7 Se vendo libri all’estero con un self publishing italiano, come mi devo comportare? ..............................................................8 Se vendo libri all’estero con un self publishing straniero, invece? Come mi devo comportare?.........................................9 Se voglio comprare delle copie per poi rivendermele, quanto devo farle pagare? A chi vanno i soldi della vendita, in questo caso?..........................................................................................................................................................................................................10 Ci sono differenze tra la vendita di eBook e di libri cartacei?............................................................................................................11 In conclusione, qualche consiglio per vivere meglio l‘aspetto fiscale dell’attività di autore indipendente? ..............12
  • 3. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it COSA SONO I DIRITTI D’AUTORE DA UN PUNTO DI VISTA PRETTAMENTE FISCALE? Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei diritti d’autore, poiché si tende a fare molta confusione. Da un punto di vista prettamente fiscale ha senso parlare di “monetizzazione” del diritto d’autore e non di diritto d’autore in quanto tale. Mi spiego meglio. Un eBook è considerato “protetto” dal diritto d’autore, per legge, in presenza di tre requisiti fondamentali e imprescindibili:  requisito della creatività (deve trattarsi di opere “nuove” e non di ripetizioni di altre opere esistenti);  requisito dell’originalità (l’opera deve essere anche sostanzialmente, e non solo formalmente, “non riproduttiva” del contenuto di altre);  requisito della concretezza (deve trattarsi di prodotto concreto, idoneo a essere pubblicato e riprodotto tra il pubblico). Ora, una volta acquisito, il tuo diritto d’autore ti dà accesso a una serie di esclusivi e inalienabili diritti “patrimoniali”, e cioè:  la riproduzione,  la trascrizione,  l’esecuzione,  la rappresentazione o la recitazione in pubblico,  la diffusione,  la comunicazione al pubblico,  la distribuzione e il commercio,  la traduzione in altra lingua o dialetto,
  • 4. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it  la pubblicazione dell’opera in una raccolta,  la rielaborazione,  il noleggio e il prestito. Tutti i diritti patrimoniali appena sopra citati possono evidentemente essere ceduti, ossia MONETIZZATI. Come? In questo modo:  Attraverso la cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica della propria opera (in pratica autorizzando un soggetto terzo all’utilizzo della propria opera sul mercato per fini di lucro);  attraverso la vendita diretta al pubblico delle proprie opere/creazioni;  attraverso la cessione del diritto d’autore stesso (cedendo, cioè, l’opera in sé e non più soltanto il diritto alla sfruttamento economico della stessa). Dunque, preoccuparsi degli aspetti fiscali vuol dire preoccuparsi di contabilizzare, prima, e dichiarare, poi, gli introiti che derivano dall’applicazione di ognuna delle tre modalità di “monetizzazione” appena viste. Sul punto è fondamentale distinguere tra aspetti civilistici e aspetti fiscali dei diritti d’autore poiché si tende a fare molta confusione. Per approfondimenti dei profili civilisitici rimando a quanto da me già scritto online (Gli infoprodotti online sono tutelati dal diritto d’autore? - Cos’è un infoprodotto?).
  • 5. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it MA GLI INTROITI PER QUESTI DIRITTI, VANNO DICHIARATI? SE SÌ, IN CHE MODO? Con riferimento ai modelli fiscali del 2014, utilizzati per la dichiarazione dei redditi del 2013, le destinazioni dei proventi da cessione di diritti intellettuali saranno le seguenti:  modello Unico 2014 - persone fisiche: i proventi lordi devono essere indicati al rigo RL25, che si trova nella sezione III del quadro RL, utilizzato per l'indicazione degli "altri redditi di lavoro autonomo".  modello 730/2014: sempre trattandosi di diritti ceduti dall'autore, si dovrà far riferimento al rigo D3, colonna 1 (codice 1) per i proventi, e colonna 2 per l'indicazione dei compensi al lordo della deduzione forfettaria. La colonna 4 è invece riservata alle ritenute d'acconto subite. Di solito, chi ha già un reddito di lavoro dipendente deve ricorrere alla compilazione del modello 730. In taluni casi, invece, la cessione del diritto di autore può dare adito a una tipologia di reddito cosiddetto “di impresa”. Dipende dalle modalità con cui vi rivolgete al mercato. In questo caso la questione si fa più complessa.
  • 6. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it CONVIENE DEPOSITARE LE OPERE IN SIAE, PER TUTELARE I DIRITTI? Ai sensi dell’articolo 2576 del Codice Civile, l’acquisto del diritto di autore nei confronti della propria opera è attuato con la creazione dell’opera stessa e, dunque, lo stesso diritto non è subordinato:  né ad alcun atto di registrazione,  né ad altri adempimenti formali di altro tipo. Così scrive la stessa SIAE sul proprio sito web: ”Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.” Aderire alla SIAE resta pertanto una scelta personale che prescinde evidentemente dagli aspetti fiscali.
  • 7. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it I BOLLINI SIAE DIETRO I LIBRI, ALLORA, SERVONO O NO? Come spiega la stessa SIAE, il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può, così, distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce, o commercializza. Il beneficio che può eventualmente derivarne prescinde anch’esso dagli aspetti fiscali. Si tratta evidentemente di una scelta personale: ottenere una garanzia contro la pirateria, o meno.
  • 8. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it ECCO, CHI VUOLE DIVENTARE UNO SCRITTORE INDIPENDENTE, ALLORA, DEVE APRIRE UNA PARTITA IVA? Non esiste purtroppo una regola valida in assoluto. Come sempre accade in materia di fisco, la risposta è: “dipende”. Nel mio corso “Come avviare un’attività di Consulenza, Formazione o di Lavoro Autonomo sul Web restando in regola con il fisco” sono illustrate le casistiche di fronte alle quali può venirsi a trovare chi decide di mettersi in proprio come scrittore e dedicarsi alla commercializzazione dei propri eBook. Per la precisione, le casistiche sono le seguenti:  Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di intermediari italiani (es.: editori, portali nazionali o self-publishing come Narcissus, o Youcanprint).  Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione per il tramite di intermediari stranieri (es.: Amazon USA, Smashwords).  Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione personale e facilmente individuabile (es.: tramite un sito web oppure un blog).  Vendo info-prodotti di mia creazione e ideazione direttamente al pubblico di utenti/consumatori tramite una mia organizzazione personale e facilmente individuabile, ma nell’ambito della mia attività professionale (es.: hai già aperto un numero di partita IVA in qualità, ad esempio, di commercialista, webdesigner, webmaster, webwriter, sceneggiatore, fotografo, ecc.).  Mi viene commissionato un info-prodotto da parte di un soggetto terzo.
  • 9. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it SE VENDO LIBRI ALL’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING ITALIANO, COME MI DEVO COMPORTARE? In questo caso, i proventi dello sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo sono considerati “redditi assimilati di lavoro autonomo” secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito). Questa qualificazione è vera però soltanto a 2 determinate condizioni, che devono verificarsi contemporaneamente:  L’utilizzazione economica, ossia la cessione del diritto o concessione dei diritti di sfruttamento economico, deve avvenire da parte dell’autore.  La cessione del diritto, o la concessione dei diritti di sfruttamento economico, non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali (non devi cioè operare per il tramite di una società costituita ad hoc, oppure nell’ambito di un’attività professionale già avviata con tanto di partita IVA). Se si verificano queste condizioni, dunque, non devi aprire una Partita Iva, poiché si rende applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con notevoli vantaggi sotto il profilo fiscale:  niente Iva,  niente Irap,  niente Inps.
  • 10. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it SE VENDO LIBRI ALL’ESTERO CON UN SELF PUBLISHING STRANIERO, INVECE? COME MI DEVO COMPORTARE? Anche in questo caso, probabilmente, non sarai costretto ad aprire un numero di Partita Iva. A determinate condizioni, infatti, si rende ancora applicabile il regime delle cosiddette “opere dell’ingegno”, con notevoli vantaggi sotto il profilo fiscale. C’è però un’ulteriore fattore cui prestare attenzione. In una situazione del genere, potrebbero verificarsi problemi di ciò che, in materia fiscale, viene chiamata “doppia imposizione”. Ossia, potrebbe verificarsi l’ipotesi che entrambi gli Stati coinvolti nell’operazione di vendita - l’Italia, in quanto Stato in cui risiede l’autore dell’eBook, e il Paese estero in cui risiede il self publishing, in quanto Paese da dove proviene il reddito - possano voler tassare i ricavi delle vendite. Devi sapere che, al fine di regolare la tassazione tra Stati, in casi come quello che stiamo esaminando, gli Stati utilizzano le cosiddette Convenzioni, per evitare le doppie imposizioni, ossia dei trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. Ma, ancora una volta, è necessario analizzare il singolo caso, poiché le Convenzioni di cui ti ho accennato variano da Stato a Stato.
  • 11. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it SE VOGLIO COMPRARE DELLE COPIE PER POI RIVENDERMELE, QUANTO DEVO FARLE PAGARE? A CHI VANNO I SOLDI DELLA VENDITA, IN QUESTO CASO? Dopo aver compilato l'apposito modulo prevista dai Comuni per la partecipazione a fiere ed eventi similari, se questo è l’intento (es.: Comune di Rubiera), l'autore venderà le sue copie come opere dell'ingegno. Dunque, a mezzo un blocchetto di ricevute acquistabile presso una cartoleria. Rilascerà, poi, ai privati che dovessero richiederlo, una ricevuta con il titolo del libro venduto e l'indicazione del prezzo.
  • 12. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it CI SONO DIFFERENZE TRA LA VENDITA DI EBOOK E DI LIBRI CARTACEI? Di fatto, come tutti sapranno, la differenza sostanziale e, direi, unica è l’aliquota Iva applicabile. Gli eBook scontano l’aliquota piena del 21% oggi in vigore, mentre i libri cartacei - tramite un sistema, in gergo detto “monofase” - scontano un’aliquota ben più ridotta: il 4%
  • 13. A cura di Luca Taglialatela, commercialista e fondatore di www.fiscosulweb.it IN CONCLUSIONE, QUALCHE CONSIGLIO PER VIVERE MEGLIO L‘ASPETTO FISCALE DELL’ATTIVITÀ DI AUTORE INDIPENDENTE? È sufficiente un po’ di corretta informazione, nulla di più. A differenza di innumerevoli altri business, la disciplina fiscale dei diritti d’autore prevede agevolazioni in materia di obblighi formali e un significativo risparmio di imposta, aspetti assolutamente da non sottovalutare. Basta pensarci prima, contattare un commercialista ben informato sui fatti e programmare il tutto con un minimo di anticipo rispetto al momento in cui sono previsti i primi ricavi.