4. Anonimato “in senso buono” e
“in senso cattivo”
• Anonimato visto come strumento per
esercitare i diritti fondamentali della
persona, integrando anche una modalità
di espressione del proprio pensiero;
• Anonimato visto come modo per
realizzare condotte criminose e sottrarsi
alle indagini
6. Principio di neutralità tecnologica
• La tecnologia non può essere discriminata
ex se, ma bisognerà sempre considerare
l’utilizzo che della tecnologia se ne fa.
7. Il Gruppo di lavoro per la tutela dei
dati personali – articolo 29
• “Benchè la tecnologia sia neutra per
natura, le applicazioni e l’elaborazione di
nuovi strumenti tecnologici dovrebbero
sempre rispettare il principio di tutela della
vita privata”.
8. Un esempio di empasse: la crypto
controversy
• Crittografia come dual-use goods
• Strumento volto a tutelare l’anonimato o la
riservatezza dei cittadini, o strumento volto
a eludere i controlli e ad agevolare la
commissione di illeciti?
11. Conclusioni
• La tecnologia, da sola, non può fornire la
risposta al problema dell’equilibrio tra
diritto all’anonimato e poteri di uno Stato di
diritto.
• Qualsiasi demonizzazione luddista della
tecnologia è assolutamente inutile.
13. Diritto all’anonimato?
• Possiamo affermare che esista un vero e
proprio “diritto all’anonimato”?
• In caso di risposta positiva, possiamo
ritenerlo una diretta derivazione del diritto
alla riservatezza?
14. Frammentarietà del diritto
• Il diritto all’anonimato è difficile da ricondurre in
una categoria specifica. Se ne parla, infatti, in
diversi settori:
• Diritto civile (diritto d’autore, protezione dei dati
personali anonimato della madre);
• Diritto penale (aggravante per minacce);
• Diritto amministrativo (anonimato in concorsi);
• Diritto costituzionale (libertà di manifestazione
del pensiero).
15. Una qualificazione
giurisprudenziale
• Corte d’appello di Milano, 1 novembre 2004
• “Per documento contenente dichiarazioni
anonime, ai sensi dell’art. 240 c.p.p., deve
intendersi non quello che sia solo privo di
sottoscrizione o di altro valido elemento di
identificazione dell’autore, ma quello di cui sia
ignota la provenienza; non può essere, quindi,
considerato documento anonimo quello sul quale
siano stati stampati dati che siano stati tratti da un
computer utilizzato da un soggetto identificato”
16. Problemi di collocazione
• Probabilmente, qualsiasi posizione
eccessivamente cristallizzata rischia di
non rispondere correttamente alla
domanda.
• Una teoria interessante, proposta da Joel
Feiberg, propone di pensare ai diritti
soggettivi non più come “atomici” bensì
come “pacchetti di diritti”.
17. Il “pacchetto” dell’anonimato
Libertà di manifestazione
Diritto all’oblio
del pensiero
Anonimato
Tutela della riservatezza Protezione dei dati
18. I vantaggi
• Una visione di questo tipo consente di
cogliere diverse sfumature connesse ad
un unico valore di fondo tutelato,
agevolando così l’individuazione di
eventuali restrizioni di diversa gravità.
19. Gli svantaggi
• Nella definizione dei diversi “pesi” da
assegnare alle varie sfumature, si rischia
il valore di queste venga moltiplicato ed
espanso indefinitamente, al punto di
assegnare a qualsiasi aspetto un valore
supremo.
21. • “Il principio di riferimento dev’essere
quello del rispetto, anzi dell’inviolabilità
della persona elettronica” (S. Rodotà) in
quanto i bilanciamenti in nome della
sicurezza non sarebbero mai garantiti a
sufficienza, comportando la pura e
semplice erosione di diritti.
22. • Una visione volta a estendere all’infinito la
portata della privacy si traduce in “una
mitologia che da un lato confonde la
riservatezza con la segretezza assoluta e
dall’altro la libertà con la preservazione
dell’assoluta segretezza”. K. A. Taipale
24. ISP e dati personali degli utenti
• La Suprema Corte olandese nel 2005 si
pronuncia sull’obbligo per un ISP di
comunicare a un soggetto privato i dati
identificativi di un suo utente per un caso
di diffamazione (caso Lycos v. Pesser)
25. I fatti
• Pesser vendeva francobolli su eBay;
• Un soggetto apre sulle pagine offerte
gratuitamente da Lycos un sito stopthefraud
dove accusa Pesser di truffare i suoi clienti;
• Pesser chiede a Lycos di fornire i dati
dell’utente;
• Lycos si rifiuta ma il gestore del sito rimuove i
contenuti.
26. Le decisioni
• In primo grado la richiesta viene respinta
perché l’attività diffamatoria si considera
interrotta grazie alla chiusura del sito;
• La Suprema Corte olandese, invece,
ritiene che Lycos debba comunicare i dati
utili per identificare il soggetto sulla base
della responsabilità degli ISP ex direttiva
2000/31/CE.
27. Il ragionamento della Corte
• In capo agli ISP vi è un generale obbligo di fare
il possibile per evitare attività illegali sui siti che
ospitano;
• Scopo della direttiva è anche la tutela della
dignità umana e del consumatore evitando
attività illegali su internet;
• Il rifiuto da parte di un ISP di comunicare i dati
identificativi di un utente può integrare condotta
illecita perché contraria al generale dovere di
correttezza e di buona fede;
28. • Trattandosi di contenuto palesemente
illecito gli interessi dell’attore dovevano
considerarsi rilevanti;
• La libertà di espressione, tutelata anche
per il web, non è una libertà assoluta ma
deve essere compressa quando altri diritti
vengano violati.
29. Sequestro di nodi Tor
• La polizia tedesca, nell’ambito di un
indagine contro la diffusione di materiale
pedopornografico, sequestra una serie di
nodi della rete Tor in Germania.
• Il tribunale ha ribadito che i supporti
telematici usati per le comunicazioni
possono essere sequestrati ai fini di
un’indagine penale in corso.
30. • Sempre i giudici hanno ritenuto che i nodi Tor
non beneficino delle previsioni costituzionali
volte a tutelare le comunicazioni personali, ma
che rientrino nei casi in cui il fornitore del
servizio deve rivelare i dati che conserva.
• Il sequestro, nel caso di specie, è stato ritenuto
ammissibile in quanto i dati rilevanti avrebbero
potuto essere cancellati ed esso era l’unico
modo per accedere a dati collegati a persona
indagate.
31. Divieto di anonimato in UK per le
imprese
• Le imprese non potranno più fare il c.d.
buzz marketing mediante frequentatori di
forum o di blog, ma questi ultimi dovranno
sempre dichiarare che azienda
rappresentino.
32. Proposta “Carlucci” di legge
contro l’anonimato in Rete
• 1. È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione
nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale,
sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le
banche dati) in maniera anonima.
• 2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori
non presenti sul territorio italiano, ovvero non
identificati o indentificabili, rendano possibili i
comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi
responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato
le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato,
danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di
terzi o dello Stato.
33. Anonimato e blogging
• Il blogger NightJack, un ufficiale di polizia,
forniva informazioni su errori compiuti in indagini
di pedopornografia, costituendo una specie di
“stupidario”;
• L’autore viene insignito dell’Orwell prize per la
sua attività di insider dentro gli uffici giudiziari;
• Un giornalista del Times riesce a risalire
all’identità dell’autore e l’autore chiede che
venga tutelato il suo anonimato.
34. Le statuizioni del Giudice
• L’attività di blogging è da considerarsi pubblica e
non privata, per cui non c’è una ragionevole
aspettativa di anonimato;
• Neanche la prospettiva che l’autore possa
essere sottoposto ad azioni disciplinari è un
elemento sufficiente a invocare la tutela
dell’anonimato;
• Sussiste un diritto dei cittadini di conoscere
l’identità di chi critica, a volte aspramente,
l’attività degli inquirenti.
35. Anonimato, provider e P2P
• La FAPAV promosse un procedimento
cautelare per ottenere che Telecom Italia
si attivasse al fine di evitare lo scambio di
file protetti dal diritto d’autore sulle reti
P2P, inibendo l’accesso a determinati siti;
• La prova delle violazioni sarebbe stata
raccolta “pedinando” telematicamente
migliaia di utenti.