1. «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti
le pari opportunità tra donne e uomini La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro .»
2. «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di
eguaglianza,[..]»
La norma sancisce l'efficacia del principio
di eguaglianza, per gli uffici pubblici di
carattere burocratico (ai quali si accede mediante
concorso) e per le cariche elettive (ricoperte da
cittadini «eletti»).
Attualmente, l'insieme delle disposizioni in materia di
pari opportunità sono sistemate e coordinate in
un Codice delle pari opportunità fra uomo e donna.
3. si vieta la discriminazione, nell'accesso agli
incarichi pubblici, per ragioni di sesso. Si
garantisce l'uguaglianza tra uomini e donne in
tema di assegnazione delle mansioni lavorative;
4. «..A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini..»
la presenza del sesso femminile
è assai scarsa nelle istituzioni
politiche rappresentative
(Parlamento, Consigli regionali,
provinciali e comunali). I tentativi
del legislatore ordinario di
garantire una maggiore
presenza femminile nelle
assemblee elettive, attraverso
l'introduzione di quote di riserva
nelle liste elettorali, si sono
infranti di fronte
all'interpretazione data dalla
Corte costituzionale.
5. L'introduzione di quote rose
riservate, secondo la Corte, non
garantirebbe tanto la parità dei
punti di partenza, quanto
l'assegnazione di un risultato,
ossia l'elezione di un numero
determinato di donne. Il nuovo
periodo aggiunto dalla L. cost.
1/2003 introduce, adesso, una
copertura costituzionale per le
azioni positive assunte dallo al
fine di garantire le pari
opportunità fra uomini e donne.
parte della Camera dei deputati.
Il Periodo fu aggiunto dalla L.
cost. 30-5-2003, n. 1.
6. «La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica»
La legge permette
la possibilità di far
entrare degli uffici
pubblici e alle
cariche elettive
anche italiani non
presenti nel
territorio della
Repubblica.
7. «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro»
L'eguaglianza nell'accesso alle cariche
elettive trova una sua conferma
sostanziale in questo comma, in cui è
stabilito il diritto per chiunque venga eletto
ad una carica pubblica alla conservazione
del posto di lavoro.
8. La disposizione ha lo scopo
di garantire all'eletto la
possibilità di svolgere il
proprio mandato senza il
timore di dover rinunciare ad
una fonte di sostentamento;
se tale diritto non fosse
garantito, chi non dispone dei
necessari mezzi economici
ben difficilmente potrebbe
concorrere per l'elezione ad
una carica pubblica,
negandosi di fatto il principio
sancito nel 1° comma
9. Fonti:
http://www.brocardi.it/costituzione/parte-
i/titolo-iv/art51.html
Rielaborazioni di Martina Iorio