Antiriciclaggio, V Direttiva, DLgs attuazione V Direttiva, Obblighi di adeguata verifica, obbigo di conservazione, organismi di autoregolamentazione, Titolare effettivo, sanzioni antiriciclaggio, procedimento applicazione sanzioni antiriciclaggio,
1. FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
RAGUSA
(28 settembre2019)
Obblighie sanzioniderivantidalla normativaantiriciclaggio
IlD.Lgs.diattuazionedellaV Direttiva
Analisidelrischio
MARCOKROGH
Notaioin MugnanodiNapoli
ComponenteCommissioneAntiriciclaggio del
Consiglio Nazionale del Notariato
2. IV DIRETTIVA – LEGGE
DELEGAZIONE
EUROPEA – D.LGS 25
MAGGIO 2017 N. 90
NUOVI OBIETTIVI -
CUSTOMER DUE
DILIGENCE E
PRESTAZIONE
NOTARILE
FAQ DEL MEF –
CIRCOLARE MEF 6
LUGLIO 2017
REGOLE TECNICHE
LINEE GUIDA CNN
(Cfr: Regola tecnica n. 2)
MODULISTICA
Notaio Marco Krogh 2
IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’
RISPETTO AL RISCHIO E RISPETTO ALLE PECULIARITA’ E SPECIFICITA’
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
3. Notaio Marco Krogh 3
Organismi di
autoregolamentazione
Nuovi e più intensi poteri agli
Ordini Professionali
Cliente
Esecutore
Titolare effettivo
Persone Politicamente
Esposte (PPE) domestiche
Operazione occasionale
prestazione professionale
rapporto continuativo
4. Notaio Marco Krogh 4
Le prestazioni professionali a contenuto patrimoniale
Il limite di 15.000 euro resta per le operazioni occasionali
(Cfr. regola tecnica n 1)
MAPPATURA DEL RISCHIO:
I) Rischio inerente.
II) Rischio specifico.
III) Rischio effettivo. Ranking
Obblighi calibrati in
rapporto al rischio
effettivo
Esame della posizione
giuridica del cliente
Dichiarazioni fiscali e
pagamento tributi
5. Identificazione del cliente e del titolare effettivo;
Scopo e natura dell’operazione (Cfr. Regola tecnica n. 4)
Relazione tra prestazione ed attività svolta (area geografica)
Relazione tra cliente, esecutore e titolare effettivo
Per i casi a maggior rischio: acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione
economica e finanziaria
Notaio Marco Krogh 5
6. TEMPISTICA (cfr. Regola tecnica n.8)
CASI INCERTI, DUBBI O INCONGRUENTI (Art. 19 D.LGS. 231/2007)
CLIENTE NON PRESENTE, CLIENTE GIA’ VERIFICATO (Cfr. Regola tecnica n.7)
IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE PER ISCRITTO I DATI E LE INFORMAZIONI PER LA VERIFICA (art. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007)
ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE (Cfr. Regola tecnica n.4)
ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE (Cfr.: Regola tecnica n. 7)
Notaio Marco Krogh 6
7. Notaio Marco Krogh 7
SOCIETA’ DI CAPITALI
(Banche e Società
quotate)
PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE
(Associazioni e
Fondazioni)
TRUST
con effetti giuridici
rilevanti ai fini fiscali
PERSONE FISICHE
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ENTI NON
RICONOSCIUTI,
SOCIETA’ DI PERSONE,
COOPERATIVE,
CONSORZI (cfr. D.Lgs.
Attuazione V Direttiva)
8. Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni (responsabilità penale)
Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private: obbligo di
conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità
effettiva).
Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per Persone Giuridiche e per i trust
con rilevanza fiscale
Notaio Marco Krogh 8
9. Notaio Marco Krogh 9
E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino
misure semplificate di adeguata verifica.
Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni a basso rischio. Non è più
prevista un’esenzione tout court dagli obblighi di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica
amministrazione e società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
10. Notaio Marco Krogh 10
• E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione
l’emanazione di regole tecniche che fissino misure
rafforzate di adeguata verifica.
In presenza di un elevato
rischio di riciclaggio, tenuto
conto dei criteri previsti
dall’art. 24 D.Lgs. 231/2007
Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di
cliente o titolare effettivo che sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo
da più di un anno.
11. La documentazione
conservata deve
consentire quanto
meno:
Data
conferimento
incarico
dati identificativi
del cliente, del
titolare effettivo e
dell’esecutore
data
dell’operazione
mezzi di
pagamento
utilizzati
Abolizione del Registro
della clientela
I documenti devono essere
conservati per 10 anni
Le modalità di conservazione
devono assicurare l'accessibilità
completa e tempestiva ai dati e alle
informazioni
Notaio Marco Krogh 11
Traccia della
consultazione
nella sez. speciale
del Reg. Imprese
(titolare effettivo)
12. Notaio Marco Krogh 12
INDICATORI DI
ANOMALIA
OBBLIGO DI
ASTENSIONE E SUA
DEROGA (Cfr.: Regola
tecnica n. 7)
SEGNALAZIONE
TARDIVA
TRASMISSIONE
DELLA
SEGNALAZIONE –
FLUSSO DI
RITORNO
RISERVATEZZA
(fascicolo PM e
fascicolo
dibattimentale)
13. Notaio Marco Krogh 13
Le criticità non risolte
I miglioramenti apportati al sistema
Gli obiettivi della riforma e le aspettative
14. Notaio Marco Krogh 14
Le FAQ del MEF – Le regole tecniche
La circolare MEF del 6 luglio 2017
Il D.Lgs. 25 MAGGIO 2017 n. 90
15. Notaio Marco Krogh 15
RILEVANZA
DELL’ELEMENTO
SOGGETTIVO
ADEGUATA
VERIFICA (atti
simulati)
OBBLIGHI DI
CONSERVAZIONE
OBBLIGHI A
CARICO DEL
CLIENTE
DIVIETO
COMUNICAZIONE
(contravvenzione)
OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
16. Notaio Marco Krogh 16
CARATTERISTICHE
GENERALI
VIOLAZIONI “BASE”,
PRIVE DI
CIRCOSTANZE
ATTENUANTI O
AGGRAVANTI
VIOLAZIONI
“QUALIFICATE” :
GRAVI, RIPETUTE O
SISTEMATICHE,
OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI DI LIEVE
ENTITA’ (MERAMENTE
FORMALI)
VIOLAZIONE SOS
CHE COMPORTA UN
VANTAGGIO
ECONOMICO
17. Notaio Marco Krogh 17
a) dell’intensità e del
grado dell’elemento
soggettivo, anche
avuto riguardo
all’ascrivibilità, in tutto
o in parte, della
violazione alla carenza,
all’incompletezza o alla
non adeguata
diffusione di prassi
operative e procedure
di controllo interno;
b) del grado di
collaborazione con le
autorità di cui
all’articolo 21, comma
2, lett. a);
c) della rilevanza ed
evidenza dei motivi del
sospetto, anche avuto
riguardo al valore dell’
operazione e alla loro
incoerenza rispetto alle
caratteristiche del
cliente e del relativo
rapporto;
d) della reiterazione e
diffusione dei
comportamenti, anche
in relazione alle
dimensioni, alla
complessità
organizzativa e
all’operatività del
soggetto obbligato.
18. Notaio Marco Krogh 18
VIOLAZIONE OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA
ED OBBLIGHI DI
CONSERVAZIONE
SANZIONE
BASE
SANZIONE PER VIOLAZIONI
GRAVI, RIPETUTE O
SISTEMATICHE OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI
LIEVI
19. Notaio Marco Krogh 19
VIOLAZIONE
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE
SOSPETTA
SANZIONE
BASE
SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI
RIPETUTE O SISTEMATICHE,
OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI CHE
PRODUCONO UN
VANTAGGIO
ECONOMICO
20. Operazioni frazionate - cumulo – altre infrazioni
Obbligo comunicazione
Competenza
Oblazione
Notaio Marco Krogh
20
21. Notaio Marco Krogh 21
Applicazione delle
sanzioni disciplinari,
ai sensi e per gli
effetti dei rispettivi
ordinamenti di
settore
Decreto che irroga le
sanzioni è pubblicato
senza ritardo e per
estratto, su apposita
sezione del sito web
del Ministero
dell’economia e delle
finanze
Interdizione dalla
professione da due
mesi a cinque anni
22. Nuovi termini di definizione del procedimento e prescrizione
Decreto di condanna
Richiesta di audizione - parere commissione
Presentazione documenti e memorie
Contestazione infrazione
I soggetti che possono procedere alla contestazione
Notaio Marco Krogh 22
23. inversione onere prova nel caso di decreto di condanna
Opposizione al decreto di condanna
Oblazione successiva al decreto di condanna
Oblazione che precede il procedimento amministrativo
Notaio Marco Krogh 23
24. Omessa segnalazione in concorso con altre violazioni
(Cfr.: Art. 58, co. 5, D. Lgs. 231/2007)
Continuazione – reiterazione delle violazioni
Concorso formale - Cumulo giuridico
Notaio Marco Krogh 24
25. Notaio Marco Krogh 25
successioni delle leggi nel tempo
comparazione delle sanzioni
favor rei
abolitio criminis
26. Migliore regolamentazione delle transazioni in valute virtuali
Pubblicazione annuale di un report da parte degli degli Organismi di
autoregolamentazione
Nuove disposizioni relative alla sezione speciale dei titolari effettivi
Modifica di alcune disposizioni relative all’identificazione del titolare effettivo
Modifica di alcune disposizioni in tema di adeguata verifica rafforzata, di PPE
Notaio Marco Krogh 26
27. Notaio Marco Krogh 27
a) il numero dei decreti
sanzionatori e delle altre misure
sanzionatorie, suddivisi per
tipologia di infrazione, adottati
dalle competenti autorità, nei
confronti dei rispettivi iscritti,
nel/ 'anno solare precedente;
b) il numero di segna/azioni di
operazioni sospette ricevute dali
'organismo di
autoregolamentazione, per il
successivo inoltro alla UIF);
c) il numero e la tipologia di
misure disciplinari, adottate nei
confronti dei rispettivi iscritti ai
sensi del comma 3 e del/
'articolo 66, comma l, a fronte di
violazioni gravi, ripetute,
sistematiche ovvero plurime
degli obblighi stabiliti dal
presente decreto in materia di
controlli interni, di adeguata
verifica della clientela, di
conservazione e di segnalazione
di operazioni sospette
Gli organismi di autoregolamentazione, entro il 30 marzo di ogni anno,
pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria
, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
28. Notaio Marco Krogh 28
a) Criterio residuale per
l’identificazione del titolare
effettivo utilizzabile anche per
associazioni non riconosciute,
Condomini, Parrocchie,
Fondazioni bancarie, etc.;
b) In caso di utilizzo del criterio
residuale: obblilgo di conservare
traccia delle ragioni che non
hanno consentito
l’individuazione del titolare
effettivo secondo I criteri
ordinari
c) Obbligo di conservare traccia
delle consultazioni e delle
acquisizioni delle informazioni
relative al titolare effettivo
presso la sezione speciale del
Registro delle Imprese
Istituzione del Registro dei Titolari effettivi
(data indicata nella V Direttiva: 10 gennaio 2020 per le
società e 10 marzo per i Trust
29. Notaio Marco Krogh 29
A) INDICAZIONE DETTAGLIATE
DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI
SOGGETTI OBBLIGATI IN CASO
DI OPERAZIONI CHE
COINVOLGONO PAESI TERZI AD
ALTO RISCHIO (BLACK LIST)
B) PERSONE POLITICAMENTE
ESPOSTE: NON È NECESSARIA
L’ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA QUANDO
AGISCONO COME ORGANI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE;
C) POSSIBILITA’ PER GLI
ORGANISMI DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DI
PREVEDERE ULTERIORI
MISURE DI ADEGUATA
VERIFICA RAFFORZATA CON
REGOLE TECNICHE
30. Notaio Marco Krogh 30
A) SOFTWARE PER
ESEGUIRE L’ANALISI
DEL RISCHIO
B) PROPOSTA PER
UNA REVISIONE DEL
SISTEMA DELLE
SANZIONI
ANTIRICICLAGGIO
C) PROPOSTA DI
MODIFICA E
SEMPLIFICAZIONE DEL
TRACCIATO PER LE
SEGNALAZIONI DI
OPERAZIONI
SOSPETTE
D) REVISIONE E
RISISTEMAZIONE DEL
MATERIALE
ANTIRICICLAGGIO
PRESENTE SULLA
RUN
31. Notaio Marco Krogh 31
A) ANALISI DEL RISCHIO
STUDIO (UNA TANTUM):
da valutare sulla base
delle dimensioni,
dell’organizzazione e
della formazione interna
B) ANALISI DEL
RISCHIO INERENTE:
rischio “astratto”
relativo ad alcune
tipologie di atti notarili
o situazioni a maggior
o minor rischio
C) ANALISI DEL
RISCHIO SPECIFICO:
rischio da valutare
sulla base degli
elementi a disposizione
relativi al cliente ed
all’operazione da
eseguire
D) IL RISCHIO
EFFETTIVO: sulla base
dei risultati delle tre
precedenti analisi il
software applicativo
indicherà se
l’operazione è a basso
rischio, a medio rischio
o ad alto rischio
Notas del editor
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014)
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014)
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».