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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
RAGUSA
(28 settembre2019)
Obblighie sanzioniderivantidalla normativaantiriciclaggio
IlD.Lgs.diattuazionedellaV Direttiva
Analisidelrischio
MARCOKROGH
Notaioin MugnanodiNapoli
ComponenteCommissioneAntiriciclaggio del
Consiglio Nazionale del Notariato
IV DIRETTIVA – LEGGE
DELEGAZIONE
EUROPEA – D.LGS 25
MAGGIO 2017 N. 90
NUOVI OBIETTIVI -
CUSTOMER DUE
DILIGENCE E
PRESTAZIONE
NOTARILE
FAQ DEL MEF –
CIRCOLARE MEF 6
LUGLIO 2017
REGOLE TECNICHE
LINEE GUIDA CNN
(Cfr: Regola tecnica n. 2)
MODULISTICA
Notaio Marco Krogh 2
IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’
RISPETTO AL RISCHIO E RISPETTO ALLE PECULIARITA’ E SPECIFICITA’
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Notaio Marco Krogh 3
Organismi di
autoregolamentazione
Nuovi e più intensi poteri agli
Ordini Professionali
Cliente
Esecutore
Titolare effettivo
Persone Politicamente
Esposte (PPE) domestiche
Operazione occasionale
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Notaio Marco Krogh 4
Le prestazioni professionali a contenuto patrimoniale
Il limite di 15.000 euro resta per le operazioni occasionali
(Cfr. regola tecnica n 1)
MAPPATURA DEL RISCHIO:
I) Rischio inerente.
II) Rischio specifico.
III) Rischio effettivo. Ranking
Obblighi calibrati in
rapporto al rischio
effettivo
Esame della posizione
giuridica del cliente
Dichiarazioni fiscali e
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Identificazione del cliente e del titolare effettivo;
Scopo e natura dell’operazione (Cfr. Regola tecnica n. 4)
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Per i casi a maggior rischio: acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione
economica e finanziaria
Notaio Marco Krogh 5
TEMPISTICA (cfr. Regola tecnica n.8)
CASI INCERTI, DUBBI O INCONGRUENTI (Art. 19 D.LGS. 231/2007)
CLIENTE NON PRESENTE, CLIENTE GIA’ VERIFICATO (Cfr. Regola tecnica n.7)
IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE PER ISCRITTO I DATI E LE INFORMAZIONI PER LA VERIFICA (art. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007)
ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE (Cfr. Regola tecnica n.4)
ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE (Cfr.: Regola tecnica n. 7)
Notaio Marco Krogh 6
Notaio Marco Krogh 7
SOCIETA’ DI CAPITALI
(Banche e Società
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(Associazioni e
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con effetti giuridici
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Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni (responsabilità penale)
Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private: obbligo di
conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità
effettiva).
Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per Persone Giuridiche e per i trust
con rilevanza fiscale
Notaio Marco Krogh 8
Notaio Marco Krogh 9
E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino
misure semplificate di adeguata verifica.
Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni a basso rischio. Non è più
prevista un’esenzione tout court dagli obblighi di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica
amministrazione e società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
Notaio Marco Krogh 10
• E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione
l’emanazione di regole tecniche che fissino misure
rafforzate di adeguata verifica.
In presenza di un elevato
rischio di riciclaggio, tenuto
conto dei criteri previsti
dall’art. 24 D.Lgs. 231/2007
Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di
cliente o titolare effettivo che sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo
da più di un anno.
La documentazione
conservata deve
consentire quanto
meno:
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Notaio Marco Krogh 11
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del Reg. Imprese
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Notaio Marco Krogh 12
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Notaio Marco Krogh 13
Le criticità non risolte
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RILEVANZA
DELL’ELEMENTO
SOGGETTIVO
ADEGUATA
VERIFICA (atti
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OBBLIGHI DI
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DIVIETO
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(contravvenzione)
OBBLIGO DI
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Notaio Marco Krogh 16
CARATTERISTICHE
GENERALI
VIOLAZIONI “BASE”,
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CIRCOSTANZE
ATTENUANTI O
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VIOLAZIONI
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GRAVI, RIPETUTE O
SISTEMATICHE,
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VIOLAZIONI DI LIEVE
ENTITA’ (MERAMENTE
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VIOLAZIONE SOS
CHE COMPORTA UN
VANTAGGIO
ECONOMICO
Notaio Marco Krogh 17
a) dell’intensità e del
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soggettivo, anche
avuto riguardo
all’ascrivibilità, in tutto
o in parte, della
violazione alla carenza,
all’incompletezza o alla
non adeguata
diffusione di prassi
operative e procedure
di controllo interno;
b) del grado di
collaborazione con le
autorità di cui
all’articolo 21, comma
2, lett. a);
c) della rilevanza ed
evidenza dei motivi del
sospetto, anche avuto
riguardo al valore dell’
operazione e alla loro
incoerenza rispetto alle
caratteristiche del
cliente e del relativo
rapporto;
d) della reiterazione e
diffusione dei
comportamenti, anche
in relazione alle
dimensioni, alla
complessità
organizzativa e
all’operatività del
soggetto obbligato.
Notaio Marco Krogh 18
VIOLAZIONE OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA
ED OBBLIGHI DI
CONSERVAZIONE
SANZIONE
BASE
SANZIONE PER VIOLAZIONI
GRAVI, RIPETUTE O
SISTEMATICHE OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI
LIEVI
Notaio Marco Krogh 19
VIOLAZIONE
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE
SOSPETTA
SANZIONE
BASE
SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI
RIPETUTE O SISTEMATICHE,
OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI CHE
PRODUCONO UN
VANTAGGIO
ECONOMICO
Operazioni frazionate - cumulo – altre infrazioni
Obbligo comunicazione
Competenza
Oblazione
Notaio Marco Krogh
20
Notaio Marco Krogh 21
Applicazione delle
sanzioni disciplinari,
ai sensi e per gli
effetti dei rispettivi
ordinamenti di
settore
Decreto che irroga le
sanzioni è pubblicato
senza ritardo e per
estratto, su apposita
sezione del sito web
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dell’economia e delle
finanze
Interdizione dalla
professione da due
mesi a cinque anni
Nuovi termini di definizione del procedimento e prescrizione
Decreto di condanna
Richiesta di audizione - parere commissione
Presentazione documenti e memorie
Contestazione infrazione
I soggetti che possono procedere alla contestazione
Notaio Marco Krogh 22
inversione onere prova nel caso di decreto di condanna
Opposizione al decreto di condanna
Oblazione successiva al decreto di condanna
Oblazione che precede il procedimento amministrativo
Notaio Marco Krogh 23
Omessa segnalazione in concorso con altre violazioni
(Cfr.: Art. 58, co. 5, D. Lgs. 231/2007)
Continuazione – reiterazione delle violazioni
Concorso formale - Cumulo giuridico
Notaio Marco Krogh 24
Notaio Marco Krogh 25
successioni delle leggi nel tempo
comparazione delle sanzioni
favor rei
abolitio criminis
Migliore regolamentazione delle transazioni in valute virtuali
Pubblicazione annuale di un report da parte degli degli Organismi di
autoregolamentazione
Nuove disposizioni relative alla sezione speciale dei titolari effettivi
Modifica di alcune disposizioni relative all’identificazione del titolare effettivo
Modifica di alcune disposizioni in tema di adeguata verifica rafforzata, di PPE
Notaio Marco Krogh 26
Notaio Marco Krogh 27
a) il numero dei decreti
sanzionatori e delle altre misure
sanzionatorie, suddivisi per
tipologia di infrazione, adottati
dalle competenti autorità, nei
confronti dei rispettivi iscritti,
nel/ 'anno solare precedente;
b) il numero di segna/azioni di
operazioni sospette ricevute dali
'organismo di
autoregolamentazione, per il
successivo inoltro alla UIF);
c) il numero e la tipologia di
misure disciplinari, adottate nei
confronti dei rispettivi iscritti ai
sensi del comma 3 e del/
'articolo 66, comma l, a fronte di
violazioni gravi, ripetute,
sistematiche ovvero plurime
degli obblighi stabiliti dal
presente decreto in materia di
controlli interni, di adeguata
verifica della clientela, di
conservazione e di segnalazione
di operazioni sospette
Gli organismi di autoregolamentazione, entro il 30 marzo di ogni anno,
pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria
, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
Notaio Marco Krogh 28
a) Criterio residuale per
l’identificazione del titolare
effettivo utilizzabile anche per
associazioni non riconosciute,
Condomini, Parrocchie,
Fondazioni bancarie, etc.;
b) In caso di utilizzo del criterio
residuale: obblilgo di conservare
traccia delle ragioni che non
hanno consentito
l’individuazione del titolare
effettivo secondo I criteri
ordinari
c) Obbligo di conservare traccia
delle consultazioni e delle
acquisizioni delle informazioni
relative al titolare effettivo
presso la sezione speciale del
Registro delle Imprese
Istituzione del Registro dei Titolari effettivi
(data indicata nella V Direttiva: 10 gennaio 2020 per le
società e 10 marzo per i Trust
Notaio Marco Krogh 29
A) INDICAZIONE DETTAGLIATE
DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI
SOGGETTI OBBLIGATI IN CASO
DI OPERAZIONI CHE
COINVOLGONO PAESI TERZI AD
ALTO RISCHIO (BLACK LIST)
B) PERSONE POLITICAMENTE
ESPOSTE: NON È NECESSARIA
L’ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA QUANDO
AGISCONO COME ORGANI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE;
C) POSSIBILITA’ PER GLI
ORGANISMI DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DI
PREVEDERE ULTERIORI
MISURE DI ADEGUATA
VERIFICA RAFFORZATA CON
REGOLE TECNICHE
Notaio Marco Krogh 30
A) SOFTWARE PER
ESEGUIRE L’ANALISI
DEL RISCHIO
B) PROPOSTA PER
UNA REVISIONE DEL
SISTEMA DELLE
SANZIONI
ANTIRICICLAGGIO
C) PROPOSTA DI
MODIFICA E
SEMPLIFICAZIONE DEL
TRACCIATO PER LE
SEGNALAZIONI DI
OPERAZIONI
SOSPETTE
D) REVISIONE E
RISISTEMAZIONE DEL
MATERIALE
ANTIRICICLAGGIO
PRESENTE SULLA
RUN
Notaio Marco Krogh 31
A) ANALISI DEL RISCHIO
STUDIO (UNA TANTUM):
da valutare sulla base
delle dimensioni,
dell’organizzazione e
della formazione interna
B) ANALISI DEL
RISCHIO INERENTE:
rischio “astratto”
relativo ad alcune
tipologie di atti notarili
o situazioni a maggior
o minor rischio
C) ANALISI DEL
RISCHIO SPECIFICO:
rischio da valutare
sulla base degli
elementi a disposizione
relativi al cliente ed
all’operazione da
eseguire
D) IL RISCHIO
EFFETTIVO: sulla base
dei risultati delle tre
precedenti analisi il
software applicativo
indicherà se
l’operazione è a basso
rischio, a medio rischio
o ad alto rischio
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  • 1. FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO RAGUSA (28 settembre2019) Obblighie sanzioniderivantidalla normativaantiriciclaggio IlD.Lgs.diattuazionedellaV Direttiva Analisidelrischio MARCOKROGH Notaioin MugnanodiNapoli ComponenteCommissioneAntiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
  • 2. IV DIRETTIVA – LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA – D.LGS 25 MAGGIO 2017 N. 90 NUOVI OBIETTIVI - CUSTOMER DUE DILIGENCE E PRESTAZIONE NOTARILE FAQ DEL MEF – CIRCOLARE MEF 6 LUGLIO 2017 REGOLE TECNICHE LINEE GUIDA CNN (Cfr: Regola tecnica n. 2) MODULISTICA Notaio Marco Krogh 2 IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ RISPETTO AL RISCHIO E RISPETTO ALLE PECULIARITA’ E SPECIFICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
  • 3. Notaio Marco Krogh 3 Organismi di autoregolamentazione Nuovi e più intensi poteri agli Ordini Professionali Cliente Esecutore Titolare effettivo Persone Politicamente Esposte (PPE) domestiche Operazione occasionale prestazione professionale rapporto continuativo
  • 4. Notaio Marco Krogh 4 Le prestazioni professionali a contenuto patrimoniale Il limite di 15.000 euro resta per le operazioni occasionali (Cfr. regola tecnica n 1) MAPPATURA DEL RISCHIO: I) Rischio inerente. II) Rischio specifico. III) Rischio effettivo. Ranking Obblighi calibrati in rapporto al rischio effettivo Esame della posizione giuridica del cliente Dichiarazioni fiscali e pagamento tributi
  • 5. Identificazione del cliente e del titolare effettivo; Scopo e natura dell’operazione (Cfr. Regola tecnica n. 4) Relazione tra prestazione ed attività svolta (area geografica) Relazione tra cliente, esecutore e titolare effettivo Per i casi a maggior rischio: acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione economica e finanziaria Notaio Marco Krogh 5
  • 6. TEMPISTICA (cfr. Regola tecnica n.8) CASI INCERTI, DUBBI O INCONGRUENTI (Art. 19 D.LGS. 231/2007) CLIENTE NON PRESENTE, CLIENTE GIA’ VERIFICATO (Cfr. Regola tecnica n.7) IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE PER ISCRITTO I DATI E LE INFORMAZIONI PER LA VERIFICA (art. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007) ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE (Cfr. Regola tecnica n.4) ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE (Cfr.: Regola tecnica n. 7) Notaio Marco Krogh 6
  • 7. Notaio Marco Krogh 7 SOCIETA’ DI CAPITALI (Banche e Società quotate) PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (Associazioni e Fondazioni) TRUST con effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali PERSONE FISICHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI NON RICONOSCIUTI, SOCIETA’ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI (cfr. D.Lgs. Attuazione V Direttiva)
  • 8. Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni (responsabilità penale) Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private: obbligo di conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità effettiva). Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per Persone Giuridiche e per i trust con rilevanza fiscale Notaio Marco Krogh 8
  • 9. Notaio Marco Krogh 9 E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino misure semplificate di adeguata verifica. Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni a basso rischio. Non è più prevista un’esenzione tout court dagli obblighi di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica amministrazione e società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
  • 10. Notaio Marco Krogh 10 • E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino misure rafforzate di adeguata verifica. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 24 D.Lgs. 231/2007 Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di cliente o titolare effettivo che sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo da più di un anno.
  • 11. La documentazione conservata deve consentire quanto meno: Data conferimento incarico dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore data dell’operazione mezzi di pagamento utilizzati Abolizione del Registro della clientela I documenti devono essere conservati per 10 anni Le modalità di conservazione devono assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni Notaio Marco Krogh 11 Traccia della consultazione nella sez. speciale del Reg. Imprese (titolare effettivo)
  • 12. Notaio Marco Krogh 12 INDICATORI DI ANOMALIA OBBLIGO DI ASTENSIONE E SUA DEROGA (Cfr.: Regola tecnica n. 7) SEGNALAZIONE TARDIVA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE – FLUSSO DI RITORNO RISERVATEZZA (fascicolo PM e fascicolo dibattimentale)
  • 13. Notaio Marco Krogh 13 Le criticità non risolte I miglioramenti apportati al sistema Gli obiettivi della riforma e le aspettative
  • 14. Notaio Marco Krogh 14 Le FAQ del MEF – Le regole tecniche La circolare MEF del 6 luglio 2017 Il D.Lgs. 25 MAGGIO 2017 n. 90
  • 15. Notaio Marco Krogh 15 RILEVANZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO ADEGUATA VERIFICA (atti simulati) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE DIVIETO COMUNICAZIONE (contravvenzione) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
  • 16. Notaio Marco Krogh 16 CARATTERISTICHE GENERALI VIOLAZIONI “BASE”, PRIVE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI VIOLAZIONI “QUALIFICATE” : GRAVI, RIPETUTE O SISTEMATICHE, OVVERO PLURIME VIOLAZIONI DI LIEVE ENTITA’ (MERAMENTE FORMALI) VIOLAZIONE SOS CHE COMPORTA UN VANTAGGIO ECONOMICO
  • 17. Notaio Marco Krogh 17 a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’ operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.
  • 18. Notaio Marco Krogh 18 VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA ED OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE SANZIONE BASE SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE O SISTEMATICHE OVVERO PLURIME VIOLAZIONI LIEVI
  • 19. Notaio Marco Krogh 19 VIOLAZIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA SANZIONE BASE SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE O SISTEMATICHE, OVVERO PLURIME VIOLAZIONI CHE PRODUCONO UN VANTAGGIO ECONOMICO
  • 20. Operazioni frazionate - cumulo – altre infrazioni Obbligo comunicazione Competenza Oblazione Notaio Marco Krogh 20
  • 21. Notaio Marco Krogh 21 Applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore Decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze Interdizione dalla professione da due mesi a cinque anni
  • 22. Nuovi termini di definizione del procedimento e prescrizione Decreto di condanna Richiesta di audizione - parere commissione Presentazione documenti e memorie Contestazione infrazione I soggetti che possono procedere alla contestazione Notaio Marco Krogh 22
  • 23. inversione onere prova nel caso di decreto di condanna Opposizione al decreto di condanna Oblazione successiva al decreto di condanna Oblazione che precede il procedimento amministrativo Notaio Marco Krogh 23
  • 24. Omessa segnalazione in concorso con altre violazioni (Cfr.: Art. 58, co. 5, D. Lgs. 231/2007) Continuazione – reiterazione delle violazioni Concorso formale - Cumulo giuridico Notaio Marco Krogh 24
  • 25. Notaio Marco Krogh 25 successioni delle leggi nel tempo comparazione delle sanzioni favor rei abolitio criminis
  • 26. Migliore regolamentazione delle transazioni in valute virtuali Pubblicazione annuale di un report da parte degli degli Organismi di autoregolamentazione Nuove disposizioni relative alla sezione speciale dei titolari effettivi Modifica di alcune disposizioni relative all’identificazione del titolare effettivo Modifica di alcune disposizioni in tema di adeguata verifica rafforzata, di PPE Notaio Marco Krogh 26
  • 27. Notaio Marco Krogh 27 a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nel/ 'anno solare precedente; b) il numero di segna/azioni di operazioni sospette ricevute dali 'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF); c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e del/ 'articolo 66, comma l, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette Gli organismi di autoregolamentazione, entro il 30 marzo di ogni anno, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria , una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
  • 28. Notaio Marco Krogh 28 a) Criterio residuale per l’identificazione del titolare effettivo utilizzabile anche per associazioni non riconosciute, Condomini, Parrocchie, Fondazioni bancarie, etc.; b) In caso di utilizzo del criterio residuale: obblilgo di conservare traccia delle ragioni che non hanno consentito l’individuazione del titolare effettivo secondo I criteri ordinari c) Obbligo di conservare traccia delle consultazioni e delle acquisizioni delle informazioni relative al titolare effettivo presso la sezione speciale del Registro delle Imprese Istituzione del Registro dei Titolari effettivi (data indicata nella V Direttiva: 10 gennaio 2020 per le società e 10 marzo per i Trust
  • 29. Notaio Marco Krogh 29 A) INDICAZIONE DETTAGLIATE DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI IN CASO DI OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO (BLACK LIST) B) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: NON È NECESSARIA L’ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA QUANDO AGISCONO COME ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; C) POSSIBILITA’ PER GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DI PREVEDERE ULTERIORI MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA CON REGOLE TECNICHE
  • 30. Notaio Marco Krogh 30 A) SOFTWARE PER ESEGUIRE L’ANALISI DEL RISCHIO B) PROPOSTA PER UNA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO C) PROPOSTA DI MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DEL TRACCIATO PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE D) REVISIONE E RISISTEMAZIONE DEL MATERIALE ANTIRICICLAGGIO PRESENTE SULLA RUN
  • 31. Notaio Marco Krogh 31 A) ANALISI DEL RISCHIO STUDIO (UNA TANTUM): da valutare sulla base delle dimensioni, dell’organizzazione e della formazione interna B) ANALISI DEL RISCHIO INERENTE: rischio “astratto” relativo ad alcune tipologie di atti notarili o situazioni a maggior o minor rischio C) ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO: rischio da valutare sulla base degli elementi a disposizione relativi al cliente ed all’operazione da eseguire D) IL RISCHIO EFFETTIVO: sulla base dei risultati delle tre precedenti analisi il software applicativo indicherà se l’operazione è a basso rischio, a medio rischio o ad alto rischio

Notas del editor

  1. LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».  
  2. LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».